 
SI PREGA LEGGERE ATTENTAMENTE E FINO ALLA FINE QUESTA SEZIONE
Gli articoli presentati in questo sito sono destinati esclusivamente all'utilizzo in aree e ambienti privati, per la sorveglianza di beni propri e dei propri affetti/effetti personali.
L'utilizzo improprio di alcuni prodotti in vendita in questo negozio è contro la legge n.98 artt. 615 bis, 617 bis del 8/4/74 c.p. E art. 226 c.p.p. sulla riservatezza della vita privata e intercettazione della comunicazione, e contro la legge 675 del 31/12/96 (e successivo Dlgs 196/2003) sulla raccolta dei dati personali e diritto alla privacy.
Per quanto sopra specificato, SPECTRADOME declina ogni responsabilità civile e penale riguardante l'uso, l'utilizzo, l'installazione, la diffusione e l'eventuale post commercializzazione di tali dispositivi. Si raccomanda di leggere con estrema attenzione istruzioni tecniche ed allegati informativi presenti nella scatola del/dei prodotto/i acquistato/i.
SPECTRADOME non incoraggia in alcun modo l'uso improprio di tali articoli e declina ogni responsabilità sull'uso improprio di tali attrezzature. Confermando la mia volontà di acquisto dichiaro implicitamente di aver preso visione ed essere a conoscenza di quanto sopra riportato, di impegnarmi fin da ora a prendere visione delle condizioni di vendita relative ai singoli prodotti e di accettarle senza riserva alcuna.
ESTRATTO DAL C.P.P.
Art. 614. Violazione di domicilio
Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata
dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita
di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o
con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa
pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà
di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena
è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è
commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è
palesemente armato.
Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura
indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei
luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione
al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima
parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa;
tuttavia si procede d'ufficio e la pena consiste nella reclusione da uno a cinque
anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione
d'investigatore privato.
Art. 617. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione,
telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette,
ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni
indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela
della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena consiste nella
reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un
pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio
o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente
la professione d'investigatore privato.
Art.617bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti,
parti di apparati o di strumenti al fine d'intercettare od impedire comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito
con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da
uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente
la professione di investigatore privato.
Come si è visto, la legge Italiana vieta e punisce in generale l'utilizzo di apparati atti alla ripresa e intercettazione surrettizia della comunicazione: l'unico utilizzo consentito è quello all'interno della
propria sfera privata.
La semplice detenzione fisica di apparati elettronici per monitoraggio audio e video non è sanzionabile, a patto che gli apparati siano omologati o conformi alle vigenti normative tecniche previste per la loro commercializzazione/immissione sul mercato, oppure, (qualora non conformi) siano inutilizzabili (perché guasti, danneggiati o mancanti di componenti o periferiche essenziali al funzionamento).
L'utilizzo di apparati elettronici per monitoraggio audio e video di tipo omologato e conforme alle vigenti normative, può essere soggetto in alcuni casi all'ottenimento di particolari licenze ed al pagamento allo Stato di particolari oneri di concessione. Tipicamente soggetti all'ottenimento di particolari licenze ovvero presentazione di denuncia di possesso ovvero pagamento degli oneri di Concenssione Governativa, sono tutti gli apparati ricetrasmittenti, ma anche gli apparati solo trasmittenti o solo riceventi. In caso di controllo da parte delle autorità competenti, il riscontro del mancato possesso delle licenze o documenti attestanti la regolare detenzione o pagamento degli oneri per gli apparati per cui tali licenze o documenti sono necessari, espone il trasgressore a pesanti
sanzioni amministrative unitamente al sequestro dell'apparato, anche se omologato e conforme.
E' sempre cura dell'acquirente/utilizzatore accertarsi di disporre delle opportune licenze/autorizzazioni
previste come necessarie prima dell'uso.
L'utilizzo di apparati elettronici per monitoraggio audio e video di tipo non omologato e non conforme espone a sanzioni sia di tipo amministrativo che di tipo penale.
La vendita di apparati elettronici per monitoraggio audio e video di tipo non omologato e non conforme è consentita solo a personale autorizzato appartenente alla Forza Pubblica.
Negli esempi tipici di apparati non omologati e/o non conformi si possono ricomprendere tutti quei prodotti che non dispongono di certificazione CE ovvero, se trasmittenti, che operano con potenze RF superiori ai limiti previsti per legge (10 mW per le trasmittenti audio a bassa potenza) o che trasmettono su frequenze c.d. "non liberalizzate" dal piano nazionale delle frequenze (le frequenze liberalizzate più comunemente utilizzate per applicazioni audio/video in elettronica di consumo sono i 433Mhz, gli 868Mhz, i 2400Mhz ed i 5800Mhz).
Dunque...
FATE ATTENZIONE!!
Esistono sulla rete Internet numerose aziende, tra le quali anche parecchi nostri concorrenti, che vendono INDISCRIMINATAMENTE al pubblico apparati che non rientrano in alcuna delle casistiche previste dalla legge.
Per il consumatore informato è bene sapere che la vendita di tali apparati è del tutto ILLEGALE e, anche a lato dell'acquirente, esistono i presupposti per incorrere nel reato penale di incauto acquisto.
Certamente, da parte del consumatore non è sempre facile discernere tra prodotti che spesso presentano complessità tecniche notevoli: al fine di fare maggiore chiarezza al riguardo, SPECTRADOME ha deciso di approntare una intera categoria di FAQ (domande più frequenti) sull'argomento. Questa categoria, denominata "LEGALE O NO?", è accessibile cliccando sull'apposito link nell'area "Categorie di FAQ" del nostro sito ed è di libera consultazione al pubblico.
|